A decorrere dal 01/0/2017 fino al 31/12/2021

Regole generali
Pari al 50%, da ripartirein 5 quote annuali, delle spese sostenute su edifici (abitazioni o unità produttive) riguarda tutti gli immobili che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3).
Detrazioni più elevate, infine, sono state introdotte qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (70% e 80%) o quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (75% e 85%).

Contattaci per informazioni